CONVENZIONE
SUI DIRITTI DEL FANCIULLO
New York 20 novembre 1989
(ratificata a1 legge 27 maggio 1991, n. 1760)
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Art.
1
1 Il
Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione
sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
Art.
2
1 Piena
e intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’art.
1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità
a quanto disposto dall’art. 49 della Convenzione stessa.
Art.
3
1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(*) Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’ 11giugno 1991.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Preambolo
Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerando
che, in conformità con i principi proclamati nella carta delle Nazioni
Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti membri della
famiglia umana nonché l’uguaglianza e il carattere inalienabile
dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia
e della pace nel mondo.
Tenendo
presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la
loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità
e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso
sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,
riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo e nei Patti internazionali relativi ai diritti dell’uomo
hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di
tutti diritti e diritti le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione
di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione,
di opinione politica o di ogni altra opinione di origine nazionale o sociale,
di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza, rammentando che nella
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, le Nazioni Unite hanno
proclamato che l’infanzia ha diritto a un aiuto e a una assistenza
particolari, convinti che la famiglia, unità fondamentale della società
e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri
e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza
di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,
riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo
della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un
clima di felicità, di amore e di comprensione, in considerazione
del fatto che occorra preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua
vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali
proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito
di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza
e di solidarietà, tenendo presente che la necessità di concedere
una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione
dì Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione
dei diritti del fanciullo adottati dall’Assemblea Generale il 20 novembre
1959 e riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici — in
particolare negli art. 23 e 24 — nel Patto internazionale relativo
ai diritti economici, sociali e culturali — in particolare all’art.
10 — e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate
e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del
fanciullo, tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti
dell’uomo «il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità
fisica e intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari
ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita»,
rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici
applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto
sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare
a livello nazionale e internazionale; dell’insieme delle regole minime
delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile
(Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e
dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato, riconoscendo
che vi sono in tutti i Paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni
particolarmente difficili e che è necessario prestare a essi una
particolare attenzione, tenendo debitamente conto dell’importanza
delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione
e lo sviluppo armonioso del fanciullo, riconoscendo l’importanza della
cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita
dei fanciulli di tutti Paesi, in particolare nei Paesi in Via di sviluppo,
hanno convenuto, quanto segue.
Parte Prima
Art.
1
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere
umano avente un’età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia
raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.
Art.
2
1 Gli
Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente
Convenzione e a garantirla a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione,
senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza,
di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra
del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine
nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro
incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
2 Gli
Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il
fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione
odi sanzione motivate dalla condizione sociale dalle attività, opinioni
professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali
o dei suoi familiari
Art.
3
1 In
tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza delle istituzioni
pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali delle autorità
amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del
fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2 Gli
Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure
necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri
dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità
legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi
appropriati.
3 Gli
Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni,
servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che
provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle
autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza
e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro
personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.
Art.
4
Gli Stati
parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi
e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione.
Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali
provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso,
nell’ambito della cooperazione internazionale.
Art.
5
Gli Stati
parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori
o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività,
come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili
del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo
sviluppo delle sue capacità, l’orientamento e i consigli adeguati
all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente
Convenzione.
Art.
6
1 Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente
alla vita.
2 Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza
e lo sviluppo del fanciullo.
Art.
7
1 Il
fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita
e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella
misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da
essi.
2 Gli
Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati In conformità
con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro
dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei
casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi
apolide.
Art.
8
1 Gli
Stati si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la
propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo
nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciuta dalla legge,
senza ingerenze illegali.
2 Se
un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della
sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli
adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità
sia ristabilita il più rapidamente possibile.
Art.
9
Gli Stati
parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori
contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non
decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le
leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria
nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso
può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando
i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati
e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2 In
tutti i casi previsti al paragrafo I del presente articolo, tutte le
Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle
deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3 Gli
Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori
o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti
diretti con entrambi suoi genitori, ameno che ciò non sia contrario
all’interesse preminente del fanciullo.
4 Se
la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato
parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione
o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante
la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo,
lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure,
se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali
concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a
meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio
il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché
la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze
pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.
Art.
10
1 In
conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù
del paragrafo I dell’art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo
o dal suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo
ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno
spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano
inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze
pregiudizievoli per gli autori della domande per i loro familiari.
2 Un
fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere
rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori,
salvo circostanze eccezionali.
A tal
fine, e in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti,
in virtù del paragrafo 1 dell’art, 9, gli Stati partI rispettano
il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni Paese,
compreso il loro e di fare ritorno nel proprio Paese. Il diritto di abbandonare
ogni Paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite
dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza
interna, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità
pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con
gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione
Art.
11
1 Gli
Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni
illeciti di fanciulli all’estero.
2 A tal
fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o
multilaterali oppure l’adesione ad accordi esistenti.
Art.
12
1 Gli
Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto
di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa,
le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo
conto della sua età e del suo grado di maturità.
2 A tal
fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di
essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne,
sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato,
in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.
Art.
13
I Il
fanciullo ha diritto alla libertà di espressione Questo diritto comprende
la libertà di ricercare, ricevere e divulgare informazioni e idee
di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta,
stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2 L’esercizio
di questo diritto può essere regolamentate unicamente dalle limitazioni
stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a) al
rispetto dei diritti o della reputazione di altrui; oppure
b) alla
salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della
salute o della moralità pubbliche.
Art.
14
1 Gli
Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero,
di coscienza e di religione.
2 Gli
Stati parti rispettano il diritto o il dovere dei genitori oppure, se del
caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest’ultimo
nell’ esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda
allo sviluppo delle sue capacità. La libertà di manifestare
la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente
alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai funi del mantenimento
della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità
e della moralità pubbliche. oppure delle libertà e diritti
fondamentali dell’uomo.
Art.
15
1 Gli
Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione
alla libertà di riunirsi pacificamente.
2 L’esercizio
di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite
dalla leggo, necessarie in una società democratica nell’interesse
della sicurezza nazionale della sicurezza o dell’ordine pubblico,
oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o diritti
e le libertà altrui.
Art.
16
1 Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali
nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua
corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2 Il fanciullo ha diritto alla protezione della logge contro tali interferenze
o tali affronti.
Art.
17
Gli Stati
parli riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass
media vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione
o a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto
se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale
nonché la sua salute fisica e materiale. A tal fine, gli Stati parti:
a) incoraggiano
i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità
sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art.
29;
b) incoraggiano
la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare
informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali,
nazioni e internazionali;
c) Incoraggiano
la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;
d) Incoraggiano
i mass media a tenere conto in particolare modo delle esigenze linguistiche
dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
e) favoriscono
l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere
il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere
in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18;
Art.
18
1 Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento
del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità
comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo e il provvedere
al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di
provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori del fanciullo
oppure, se del caso, ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere
guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.
2 A1 fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente
Convenzione, Gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori
e ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità
che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di
istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del
fanciullo.
3 Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire
ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi
e degli istituti di assistenza all' infanzia, per i quali essi abbiano i
requisiti necessari.
Art.
19
1 Gli
Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed
educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio
odi brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza,di
maltrattamenti odi sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto
il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o a entrambi,
i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali),
oppure a ogni altra persona che ha il suo affidamento.
2 Le
suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità,
procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a.
fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli
è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e al fini
dell’individuazione del rapporto dell’arbitrato, dell’inchiesta,
della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo
di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure
di intervento giudiziario.
Art.
20
1 Ogni
fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del
suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale
ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto alla protezione e ad aiuti
speciali dello Stato.
2 Gli
Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in
conformità con la loro legislazione nazionale.
3 Tale
protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo
di sistemazione in una famiglia, della kafatah di diritto islamico, dell’adozione
o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto
per l’infanzia, Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni,
si terrà debitamente conto della necessità dì una certa
continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della
sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Art.
21
Gli Stati
parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione, si accertano che l'interesse
superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:
a) vigilano
affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità
competenti le quali verificano in conformità con la legge e con le
procedure applicabili in base a tutte le informazioni affidabili relative
al caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione
della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori
e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario,le persone interessate
hanno dato il consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver
acquisito i pareri necessari;
b) riconoscono
che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione
come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora
quest’ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure
in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;
c) vigilano
in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia
il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le
adozioni nazionali;
d) adottano
ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero,
il collocamento del fanciullo non diventi forte di profitto materiale indebito
per le persone che ne sono responsabili;
e) ricercano
le finalità del presento articolo stipulando accordi o intese bilaterali
o multilaterali a seconda dei casi,e si sforzano in questo contesto di vigilare
affinché le sistemazioni di fanciulli a estero siano effettuate dalle
autorità o dagli organi competenti.
Art.
22
1 Gli
Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale
cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come
rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale
o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da
ogni altra persona possa beneficiare della protezione e della assistenza
umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli
sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali
relativi ai diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti
Stati sono parti.
2 A tal
fine, gli stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario,
a tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite
e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti
che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere
e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare
i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere
le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre,
la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà
concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa
protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente
privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.
Art.
23
1 Gli
Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati
devono condurre una vita piena o decente, in condizioni che garantiscano
la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro
attiva partecipazione alla vita della comunità.
2 Gli
Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare
di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle
risorse. disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappali
in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia,
di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei
suoi genitori o di coloni ai quali egli è affidato.
3 In
considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto
fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo gratuito
ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie
dei loro genitori odi coloro ai quali il minore è affidato. Tale
aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappali abbiano
effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, ale cure sanitarie.
Alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività
creative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare
la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale
anche nell'ambito culturale e spirituale.
4 In
uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono
lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive
e del trattamento medico psicologico e funzionale dei minori handicappati,
anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione
e i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a
tali dati in vista di conseguire agli Stati parti di migliorare le proprie
capacità e competenze e allargare la loro esperienza in tali settori.
A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità
dei Paesi in via di sviluppo.
Art.
24
1 Gli
Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior state
di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione.
Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto
di avere accesso a tali servizi.
2 Gli
Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato
diritto e in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
a) diminuire
la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
b) assicurare
a tutti i minori l’assistenza. medica e le cure sanitarie necessarie,
con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c) lottare
contro la malattia e la malnutrizione. anche nell’ambito delle cure
sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche
agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua
potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente
naturale;
d) garantire
alle madri adeguate cure prenatali e post-natali;
e) fare
in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori
e i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore
sui vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla
salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione degli incidenti
e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
f) sviluppare
le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione
ed i servizi in materia di pianificazione familiare;
3 Gli
Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali
pregiudizievoli per la salute dei minori.
4 Gli
Stati parti si impegnano a favorire e ad incoraggiare la cooperazione internazionale
in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto
nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione
le necessità dei Paesi in via di sviluppo.
Art.
25
Gli Stati
parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità
competente alfine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica
o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e dì
ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.
Art.
26
1 Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare
della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure
necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità
con la loro legislazione nazionale.
2 Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione
delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili
del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa
a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.
Art.
27
1 Gli
Stati parli riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita
sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale,
morale e sociale.
2 Spetta
ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo
la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti dello
loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita
necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3 Gli
Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni
nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e le
altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto
e offrono, se del caso, una assistenza materiale e programma di sostegno,
in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e
l’alloggio.
4 Gli
Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al
recupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori
o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti,
sul loro territorio o all’estero. In particolare, per tener conto
dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria
nei confronti del fanciullo vive in uno stato diverso da quello del fanciullo,
Gli Stati parti favoriscono l’adesione ad accordi internazionali oppure
la conclusione dì tali accordi, nonché l’adozione di
ogni altra intesa appropriata.
Art.
28
1 Gli
Stati parti riconoscono il diritto del Fanciullo all’educazione, e
in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto gradualmente
e in base all' uguaglianza delle possibilità:
a) rendono
l’insegnamento primario obbligatorio e garantito per tutti;
b) incoraggiano
l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale
che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo adottano
misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l'offerta
di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) garantiscono
a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo
appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
d) fanno
in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale
siano aperti e accessibili a ogni fanciullo;
e) adottano
misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e
la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2 Gli
Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché
la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità
del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente
Convenzione.
3 Gli
Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nei
settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare
l’ignoranza l'alfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle
conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni.
A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei Paesi
in via di sviluppo.
Art.
29
1 Gli
Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come
finalità:
a) di
favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché
lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche,
in tutta la loro potenzialità;
b) di
inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) di
inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità
della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto
dei valori nazionali del paese nel quale vive, del Paese di cui può
essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
d) di
preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in
una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza,
di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici,
nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
e) di
inculcare al fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.
2 Nessuna
disposizione del presente articolo o dell’art.28 sarà interpretata
in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali
di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi
enunciati al paragrafo i del presente articolo siano rispettati e che l’educazione
impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte
dallo Stato.
Art.30
Negli
Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure
persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a
una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere
una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione
odi far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.
Art.
3l
1 Gli
Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero,
di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua
età e di partecipare liberamente alla vita culturale e artistica.
2 Gli
Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare
pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione,
in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di
attività ricreative, artistiche e culturali.
Art.
32
1 Gli
Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro
lo sfruttamento economico odi non essere costretto ad alcun lavoro che comporti
rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di
nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale
o sociale.
2 Gli
Stati parti adottano misure legislative, amministrative. sociali ed educative
per garantire l' applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione
delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli
Stati parti,in particolare:
a) stabiliscono
un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego;
b) prevedono
un’adeguata regolamentazione degli orari dì lavoro e delle
condizioni d’impiego;
c) prevedono
pone o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva
del presente articolo.
Art.
33
Gli Stati
partI adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative,
sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito
di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle
Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati
fanciulli per la produzione e 11 traffico illecito di queste sostanze.
Art.
34
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma
di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli stati adottano
in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale
per impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività
sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre
pratiche sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione gli spettacoli
o di materiale a carattere pornografico.
Art.
35
Gli Stati
parli adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale
e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta dì
fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.
Art.
36
Gli Stati parti proteggano il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento
pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.
Art.
37
Gli Stati
parti vigilano affinché:
a) nessun
fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita
senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi
da persone di età inferiore a diciotto anni;
b) nessun
fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria.
L'arresto, la detenzione o l' imprigionamento di un fanciullo devono essere
effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento
di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;
c) ogni
fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con
il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera
da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare,
ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti,
a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse preminente
del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la
sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze
eccezionali;
d) i
fanciulli privati di libertà abbiano diritte ad avere rapidamente
accesso a un’assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata,
nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione
di libertà dinnanzi a un tribunale o altra autorità competente,
indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.
Art.
38
1 Gli
Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto
umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato.
e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2 Gli
Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare
che lo persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni
non partecipino direttamente alle ostilità.
3 Gli
Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni
persona che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nell’incorporare
persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli
Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4 In
conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del
diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in
caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile
a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto
armato possano beneficiare di cure e di protezione.
Art.
39
Gli Stati
parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento
fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima
di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture
o dì ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o
degradanti, odi un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento
devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della
propria persona e la dignità del fanciullo.
Art.
40
1 Gli
Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto
colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il
suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo
rispetto peri diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e
che tenga conto della sua età nonché della necessità
di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere
un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima.
2 A tal
fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali,
gli stati parti vigilano in particolare:
a) affinché
nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato
penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione
nazionale o internazionale nel momento in cui erano commesse;
b) affinché
ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto
alle seguenti garanzie:
I) di
essere ritenuto innocente lino a quando la sua colpevolezza non sia stata
legalmente stabilita;
II) di
essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso,
tramite i sui genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro
di lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di ogni altra assistenza
appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
III)
che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità
o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di
un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra
assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti
legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all’interesse
preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della
sua situazione;
IV) di
non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di
interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa
e l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
V) qualora
venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro
questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinnanzi una
autorità o istanza giudiziaria. superiore competente. indipendente
e imparziale, in conformità con la legge;
VI) farsi
assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la
lingua utilizzata;
VII)
che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della
procedura.
3 Gli
Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi. di procedure,
la costituzione di autorità e di situazioni destinate specificamente
ai fanciulli sospettati. accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso
reato, e in particolar modo:
a) di
stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume
che i fanciulli non abbiano la capacità dì commettere reato;
b) di
adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile
per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo
tuttavia inteso che i diritti dell’uomo o le garanzie legali debbono
essere integralmente rispettate.
4 Sarà
prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo
le cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà
condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale
e professionale, nonché soluzioni alternative all’assistenza
internazionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme
al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.
Art.
4l
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni
più propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo che possono
figurare:
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
Parte Seconda
Art.
42
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le
disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia
agli adulti che ai fanciulli.
Art.
43
1 Al
fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione
degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è
istituito un Comitato dei diritti del fanciullo che adempie alle funzioni
definite in appresso.
2 Il
Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso
di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione.
I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano
a titolo personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica
e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3 I membri
del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate
dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato
tra i suoi cittadini.
4 La
prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno
elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione,
il Segretario generale dell’organizzazione delle Nazioni Unite inviterà
per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine
di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l’elenco
alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l’indicazione
degli Stati parli che li hanno designati. e sottoporrà tale elenco
agli Stati parti alla presento Convenzione.
5 Le
elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate
dal Segretario generale presso la sede dell’organizzazione delle Nazioni
Unite. In queste riunioni perle quali il numero legale sarà rappresentato
da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli
che ottengono il maggior numero dì voti, nonché la maggioranza
assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6 I membri
del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la
loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri
eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i
nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della
riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7 In
caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per
qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare
le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato
la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire
il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente,
sotto riserva dell’approvazione dei Comitato.
8 lI
Comitato adotta il suo regolamento interno.
9 Il
Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10 Le
riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la sede della Organizzazione
delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato
dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle
sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione
degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell’approvazione
dell’Assemblea Generale.
11 Il
Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette
a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest’ultimo
necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente
Convenzione.
12 I
membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono
con l’approvazione dell’Assemblea Generale emolumenti prelevati
sulle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unito alle condizioni
e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea Generale.
Art.
44
1 Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario
generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti
che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella
presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali
diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della
presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni.
2 I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se
del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli
Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione.
Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire
al Comitato una comprensione dettagliata dell’applicazione della Convenzione
del Paese in esame.
3 Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale
completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente
in conformità — con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente
articolo — le informazioni di base in precedenza fornite.
4 Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare
relativa all’applicazione della Convenzione.
5 Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea generale, tramite
il Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attività del
Comitato.
6 Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione
nei loro Paesi.
Art.
45
Al fine
di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare
la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:
a) le
Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia
e altri organi dello Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare
nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni della presente
Convenzione che rientrano nell’ambito del loro mandato. Il Comitato
può invitare le istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni
Unite per l’infanzia o ogni altro organismo competente che riterrà
appropriato, a dare pareri specializzati sull’attuazione della Convenzione
in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può
invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per
l’infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli i rapporti
sull’attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell’ambito
delle loro attività;
b) il
Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni specializzate,
al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia e agli altri Organismi
competenti ogni rapporto degli Stati parti o contenenti una richiesta di
consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità
in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato
concernenti tale richiesta o indicazione;
c) il
Comitato può raccomandare all’Assemblea generale di chiedere
al Segretario generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su
questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
d) il
Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base
alle informazioni ricevute in applicazione degli art. 44 e 45 della presente
Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi
a ogni Stato pane interessato e sottoposti all’Assemblea Generale
insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.
Parte Terza
Art.
46
La presente
Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati
Art.
47
La presente
Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno
depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite.
Art.
48
La presente
Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli
strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale della
Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art.
49
1 La
presento Convenzione entrerà in vigore il trentaseiesimo giorno successivo
alla data del deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2 Per
ciascuno degli Stati che ratificheranno La presente Convenzione o che vi
aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione
la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo
al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di
adesione.
Art.
50
1 Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo
presso il Segretario generale dell’organizzazione delle Nazioni Unite.
Il Segretario generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati
parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza
degli Stati parti al fine dell' esame delle proposte e della loro votazione.
Se. entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunIcazione, almeno
un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il
Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’organizzazione
delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da urna maggioranza degli
Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione
all’Assemblea Generale.
2 Ogni emendamento adotta in conformità con le disposizioni del paragrafo
i del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi
degli Stati parti.
3 Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per
gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo
vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti
precedenti da essi accettati.
Art.
51
1 Il
Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà
e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno
state formulate dagli Stati allatto della ratifica o dell’adesione.
2 Non
sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto o le finalità
della presente Convenzione.
3 Le
riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzate
in tal senso al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà
quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui
e ricevuta dal Segretario generale.
Ogni
Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica
scritta indirizzata al Segretario generale dell’organizzazione delle
Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione
della notifica da parte del Segretario generale.
Art.
53
Il Segretario
generale dell’organizzazione delle Nazioni Unite è designato
come depositario della presente Convenzione.
Art.
54
L'originale
della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese,
inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositata
presso il Segretario generale delle Nazioni Unite:
In fede quindi i sottoscritti plenipotenziari, debitamente a ciò autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.
CARTA DI IMPEGNI
(per
promuovere i diritti dell’infanzia e
• Questa “Carta di impegni per promuovere i
diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza ed eliminare lo sfruttamento del lavoro
minorile”costituisce un programma di azioni concrete che il Governo e le
parti sociali sottoscrivono e s’impegnano a realizzare nei prossimi mesi.
• Il Tavolo di Concertazione tra il Governo e le parti sociali, il Tavolo Tripartito 0IL - che ha fin qui svolto un importante e qualificato lavoro - sono gli strumenti del dialogo e della concertazione con cui attuare le azioni per contrastare il lavoro minorile.
• Il tavolo di Concertazione tra il Governo e le parti sociali, per l’affermazione e la tutela dei diritti umani e del lavoro, fa riferimento rispettivamente all’ONU e all’OIL mentre, sul diverso piano del commercio internazionale, il riferimento ècostituito dall’Organizzazione Mondiale del Commercio.
Concertazione,
dialogo sociale, assunzione di responsabilità da parte di ciascun soggetto
sono le modalità più efficaci per ottenere risultati concreti.
Il
Tavolo intende coinvolgere gli Enti Locali, le ONG interessate, perché ritiene
importante che si attivino a livello locale iniziative concertate per realizzare
veri e propri Accordi di Programma tra Enti Locali, forze economiche e sociali,
amministrazioni dello Stato, per promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
• Il lavoro minorile costituisce una grave lesione dei valori essenziali della nostra convivenza sociale e dei diritti umani fondamentali riconosciuti e sanciti in molte Convenzioni e Trattati Internazionali - la Convenzione sui diritti dell’uomo, la Convenzione sui diritti dell’infanzia, la Piattaforma ONU sui diritti delle donne, la Convenzione 0IL sull’età minima di ammissione al lavoro n. 138.
Il
coinvolgimento
delle bambine e dei bambini nell’esperienza lavorativa precoce ed in condizioni
lavorative pesanti arreca un grave danno alla loro crescita perché li priva
di risorse come
il gioco, la socialità, l’educazione, il rispetto della loro salute e dei
loro tempi di crescita che sono essenziali per il loro sviluppo psicofisico
e costituisce motivo di futura emarginazione dalle dinamiche sociali.
Questo
è un dato che vale per tutti i bambini e le bambine, di ogni etnia, colore
e di ogni popolo e paese, ovunque siano collocati geograficamente.
I
diritti dei bambini e delle bambine sono universali.
• Le cause dello sfruttamento del lavoro minorile
sono molte e complesse.
La
povertà, lo squilibrio tra il Nord ed il Sud del Mondo, la globalizzazione
dei mercati che modifica la divisione internazionale del lavoro.
Ma
anche fenomeni di povertà culturale che fanno smarrire il senso profondo
di alcuni aspetti importanti della vita umana -
come il diritto dei bambini
e dei ragazzi a vivere pienamente la loro infanzia e la loro adolescenza.
Troppe volte, per l’adulto, il minore non ha valore
in sé come persona dotata di propri
Diventa
oggetto perché non possiede la forza fisica o giuridica né la consapevolezza
per opporsi alle pretese degli adulti.
• Lo sfruttamento del lavoro minorile è conseguenza
e causa della povertà “perché l’utilizzo dei fanciulli rallenta la crescita economica e lo sviluppo
sociale e costituisce una violazione grave dei diritti elementari delle
persone umane”. (*)
• Nel contesto attuale il lavoro minorile assume una pluralità di forme e di tipologie nuove rispetto al passato.
• E’ infatti più corretto parlare di lavori minorili che di lavoro minorile sia per quanto riguarda i paesi del Nord del mondo sia del Sud, che vanno dal Child Labour (lavori pesanti, nocivi, legati allo sfruttamento fino a forme di schiavitù) al Child Work (lavori leggeri, collaborazioni domestiche) presentando però non di rado forme di sfruttamento, molestie sessuali.
• Lo sfruttamento del lavoro minorile nel mondo coinvolge bambini e bambine.
Molte
bambine durante le giornate svolgono lavoro domestico, considerato non produttivo
e dunque non lavoro.
Si
tratta invece di lavoro, e di lavoro pesante, spesso accompagnato a forme
di maltrattamento sessuale.
Le
bambine e le ragazze sono vittime, altresì, in molte situazioni di forme
di sfruttamento sessuale a scopo commerciale, fenomeno in espansione e che
lascia ferite tante volte non rimarginabili.
La
Piattaforma della IV Conferenza Mondiale dell’ONU sulle donne dice “le
bambine sono spesso trattate come esseri inferiori, ed esse socializzano
ponendo se stesse per ultime, in tal modo indebolendo la propria autostima”.
La
Piattaforma dell’ONU, impegna i Governi nazionali a mettere m atto politiche
mirate che superino ogni forma di discriminazione e valorizzino al contempo
la differenza di genere. In particolare indica la necessità di’ eliminare
lo sfruttamento del lavoro minorile” delle bambine e dei bambini.
* Conferenza di OSLO ‘97
CARTA
DI IMPEGNI
(per
promuovere i diritti dell’infanzia e
1
GLI IMPEGNI
Per
eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile sono necessarie azioni integrate
che puntino sulla prevenzione, investano sulla educazione e formazione,
attivino sostegni economici e culturali alle famiglie, promuovano i diritti
delle donne.
Tali
azioni devono essere parte di un programma concertato tra amministrazioni
dello Stato, parti sociali, ONG; devono saper mettere in rete le opportunità
e le risorse; devono localizzarsi nei contesti comunitari.
Per
eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile è importante PROIBIRE E PUNIRE
ma al contempo dare SOLUZIONI POSITIVE E CONCRETE AI CASI CONCRETI. Promuovere
dei sistemi di controllo particolari e elaborare meccanismi intersettoriali
di ispezione del lavoro, agendo in linea con i principi contenuti nel Piano
di azione adottato ad Oslo nell’ottobre 1997.
Scuola,
famiglia, lavoro, impresa sono i cardini della strategia per il superamento
del lavoro minorile.
1.1
-
In sede internazionale e nel
rapporto coni paesi del mondo
Il
Governo e le parti sociali si impegnano a:
• Promuovere
e sostenere ogni iniziativa volta all’approvazione da parte dell’OIL di
una nuova convenzione sulle forme più intollerabili di sfruttamento.
A
tal fine si proseguirà nell’attività, anche bilaterale, con altri paesi
in vista del raggiungimento di tale obiettivo, dando continuità ai rapporti
già intrapresi con i Paesi del Mediterraneo.
• Sostenere la Dichiarazione solenne in materia di diritti fondamentali dei lavoratori, all’esame della prossima Conferenza del Lavoro, che dovrebbe anche sancire l’impegno all’eliminazione effettiva del lavoro minorile e all’elevazione progressiva dell’età minima per l’accesso al lavoro, avendo cura in modo particolare, di rafforzare procedure e meccanismi di controllo per l’applicazione delle stesse.
• Mettere in atto azioni politico-diplomatiche per convincere i Paesi inadempienti a ratificare le esistenti Convenzioni fondamentali, più segnatamente, a ratificare la Convenzione 138 sul lavoro minorile.
• Rilanciare il ruolo delle ONG unitamente alle parti sociali e della cooperazione decentrata nelle attività di prevenzione ed eliminazione del fenomeno del lavoro minorile.
• Attuare e sostenere il Progetto Lavoro, già promosso dal Ministero Lavoro, 0W, UNICEF e parti sociali, che prevede la realizzazione di tre progetti di cooperazione allo sviluppo in Pakistan, Nepal e Bangladesh attraverso una gestione tripartita e la cooperazione dell’OIL e dell’UNICEF.
• Sostenere in sede di Unione Europea una efficace regolazione e attuazione del sistema di preferenze generalizzate.
• Aumentare il contributo di risorse al programma IPEC contribuendo attivamente alla sua realizzazione.
• Contrastare lo sfruttamento sessuale di minori originato da viaggi e turismo, legiferando rapidamente in materia; sostenendo la campagna di sensibilizzazione delle agenzie di viaggio condotta dalle associazioni e dalle categorie; istituendo un ALBO D’ORO della responsabilità che comprenda quelle agenzie che, su segnalazione del pubblico, aderiscono alla campagna di sensibilizzazione.
Il Governo si impegna a:
• avvalersi di forme di incentivi/disincentivi affinché gli investimenti industriali all’estero comportino l’assunzione, da parte delle imprese, dell’impegno a non ricorrere allo sfruttamento del lavoro minorile;
• incoraggiare l’adozione, nell’ambito della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, di programmi coerenti con gli obiettivi delle convenzioni fondamentali dell’OIL.
Le parti sociali si impegnano a:
• definire
codici di condotta per i settori e/o le imprese che internazionalizzano
in vario modo le proprie attività prevedendo in essi il rispetto dei diritti
umani fondamentali e l’eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile.
Sulla
natura di questi codici non si registra ancora una convergenza tra le parti
sociali. Pertanto questo aspetto dovrà essere ulteriormente approfondito.
L’azione
italiana sul piano internazionale, avvalendosi del contributo della nostra
Cooperazione, si impegna a:
• destinare significative risorse della Cooperazione alla promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza adottando linee guida che meglio recepiscano gli obiettivi fissati nelle recenti conferenze internazionali;
• assistere i Paesi attivamente coinvolti nell’eliminazione del fenomeno con ricorso ad un approccio integrato per arginare la povertà, insistendo sulle attività di formazione ed educazione di base in particolare per donne, bambine e bambini in circostanze difficili;
• adottare un Paese seriamente impegnato nello sconfiggere la piaga del lavoro minorile attraverso accordi bilaterali Tale progetto dovrà consistere nella creazione di iniziative concrete per allontanare i minori dal lavoro, attraverso alternative di formazione professionale e studio. Sarà una “micro iniziativa”, ma potrà avere valore esemplare e perciò significativo.
1.2
- In Italia
Contrastare
lo sfruttamento del lavoro minorile rientra nel Piano d’Azione per la promozione
di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza.
• A tal fine si assume come criterio per l’azione, la visione integrata
delle politiche, della legislazione, delle risorse. La legge n. 59/97
che conferisce autonomia, funzioni e
• Si individua nel tavolo di concertazione nazionale e nei tavoli
di concertazione territoriali, secondo il sistema di rete, la sede per l’individuazione
delle cause del disagio sociale e del lavoro minorile e per lo sviluppo
delle azioni che vedono innanzitutto protagonista la scuola.
• E, altresì, fondamentale, conoscere il fenomeno. Infatti, non
è sufficiente una conoscenza in termini quantitativi; per intervenire sulle
cause vi è la necessità di acquisire elementi che descrivano il fenomeno
anche qualitativamente.
Per
raggiungere l’obiettivo di una maggiore conoscenza del fenomeno del lavoro
minorile in Italia, l’ISTAT, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro
(IOL) e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - su incarico
di quest’ultimo - con il contributo delle parti sociali, avvieranno uno
studio approfondito sul rapporto tra bambini, adolescenti e attività lavorative.
con l’obiettivo di cogliere gli aspetti sia patologici ditale rapporto (lavoro
minorile all’interno e all’esterno della famiglia), sia fisiologici (aiuto
in casa, trasmissione di cultura artigiana agricola, entrata precoce nel
mondo del lavoro, etc.). L’iniziativa conoscitiva sarà condotta in stretta
correlazione con il Ministero della Pubblica Istruzione relativamente al
monitoraggio della frequenza scolastica nella scuola dell’obbligo e all’indagine
condotta presso gli insegnanti. Specifica attenzione in questo contesto
verrà rivolta al fenomeno del lavoro dei bambini extra-comunitari che vivono
in Italia.
• Il lavoro minorile è anche l’altra faccia dell’abbandono scolastico.
L’obiettivo
cui vogliamo tendere è che nessun ragazzo si perda, che si investa sulle
potenzialità di ciascuno, che cresca la stima nei confronti della scuola
e se ne percepisca il valore sociale e civile.
• Il Governo, su iniziativa de] Ministero della P.I., ha avviato
un processo di riforma della scuola che, anche grazie alla legge sull’autonomia,
modifica profondamente il sistema scolastico.
Di
tale riforma, che vede la scuola aprirsi al mondo dell’economia, del lavoro,
delle problematiche sociali che investono l’infanzia e l’adolescenza, obiettivo
fondamentale è il prolungamento dell’obbligo scolastico.
E’ importante utilizzare le strategie e le risorse europee. La scuola sviluppa
già programmi europei, e in particolare il progetto denominato 5.0.5. rivolto
alle scuole nelle aree di particolare degrado, e il progetto URBAN per la
riqualificazione delle aree urbane. Il Ministero si impegna ad estendere
questi interventi in dieci nuove situazioni.
Sul territorio si individuano nelle Conferenze e negli Osservatori di area
e negli Accordi di Programma, gli strumenti per sviluppare le azioni volte
a contrastare il lavoro
Il
Ministero
della P.I. assume l’impegno delle seguenti specifiche azioni, nell’immediato
e a partire dall’anno scolastico 1998-99:
• promuovere
per insegnanti e dirigenti iniziative di formazione sulle problematiche
del disagio e dell’abbandono scolastico che aiutino a ripensare i contenuti,
i metodi, l’organizzazione della didattica, in relazione ai bisogni profondi
dell’infanzia e dell’adolescenza;
• introdurre attività aggiuntive in grado di interessare gli alunni, aiutando quelli maggiormente in difficoltà a superare il senso di estraneità e di dolore che spesso caratterizza la loro esperienza scolastica, predisponendoli all’insuccesso, alla svalutazione di sé, all’abbandono definitivo;
•
prevedere forme flessibili di rientro a scuola nei casi di lavoro minorile;
• gestire l’anagrafe scolastica e il monitoraggio delle frequenze in modo che vengano segnalati con tempestività non solo gli abbandoni, ma le situazioni a rischio, così da consentire, in accordo con altri soggetti istituzionali e del privato sociale, opportuni interventi anche preventivi;
• aprire la scuola alla cultura del lavoro, rendendo il lavoro una componente dell’esperienza formativa, offrendo ai giovani informazioni sulle opportunità professionali che si potranno presentare loro. Le imprese possono essere chiamate a partecipare a questo processo di indirizzo mediante esperienze lavorative infra scolastiche e stage formativi, strumenti utili a mettere in contatto il giovane con il mondo del lavoro. La scuola e le organizzazioni datoriali potranno identificare “percorsi di conoscenza” da proporre alle imprese che aderiranno a questo programma.
• coinvolgere le famiglie, anche attraverso la formazione dei genitori, favorendo la crescita di consapevolezza dei problemi, la partecipazione alla vita della scuola, l’assunzione di responsabilità anche nella vigilanza.
•
prevedere "contratti" con le famiglie degli alunni in situazione
di abbandono scolastico, con forme di incentivi/sanzioni volte a favorire
il rientro a scuola degli alunni non più frequentanti.
Il
Ministero della PI. intende coinvolgere su questo programma di azione,
anche ai fini di una più forte sensibilizzazione della scuola, le Organizzazioni
Sindacali della Scuola, le Associazioni Professionali, Studentesche, delle
Famiglie, nonché le organizzazioni culturali e sociali anche internazionali,
e in modo particolare l’UNICEF
•
Aiutare a sostenere le famiglie
Ci
rivolgiamo agli Enti locali perché applichino la legge n. 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità
per l’infanzia e l’adolescenza”, dotando il proprio territorio di un programma
concreto a favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Il
Governo, con gli Enti locali, si impegna a promuovere programmi contro la
povertà e l’esclusione sociale utilizzando la legge 285 del 28 agosto 1997
e lo strumento del reddito minimo di inserimento.
Il
Governo s’impegna a:
• sostenere
le famiglie bisognose nel far studiare i propri figli attraverso le politiche
di diritto allo studio, prevedendo anche detrazioni fiscali per le spese
scolastiche.
• costruire con l’apporto degli enti locali, un rete di servizi - in particolare rilanciando e riqualificando l’azione dei consultori attraverso la loro riqualificazione - che sostenga la funzione educativa della famiglia e favorisca il dialogo ed il reciproco aiuto tra le famiglie stesse.
• Applicare le leggi in materia di lavoro minorile e rafforzare nonché coordinare gli interventi ispettivi e repressivi. In questo senso è necessaria una iniziativa mirata, straordinaria, concordata tra tutte le istituzioni a ciò deputate.
•Recepire, nell’ordinamento interno, la direttiva dell’U.E. 33/94 sulla protezione dei giovani operando, in particolare, per prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi, per rafforzare la protezione in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro e modificare l’art. 7 della Legge 977 del 1967 al fine di ridurre drasticamente le deroghe all’attività dei minori tra i 14 e 15 anni, in attuazione della legge comunitaria.
• Rafforzare l’attività dell’Ispettorato del Lavoro, sia aumentando gli organici, sia con azioni mirate all’individuazione di aree geografiche e merceologiche a rischio, valutandone i relativi costi, in linea con gli accordi assunti con l’intesa del 22 luglio 1997.
• Contrastare lo sfruttamento del lavoro minorile debellando la piaga del lavoro nero e sommerso. In particolare, riteniamo indispensabile il rispetto degli impegni assunti nel Protocollo sulla Politica dei redditi del luglio 1993 e, in questo contesto, l’introduzione di norme che garantiscano l’efficacia generale dei contratti per innalzare il livello medio di tutela e per combattere i fenomeni distorsivi della concorrenza.
•
Creare specifici Centri di Servizio che, unitamente alle istituzioni locali,
le organizzazioni economiche e sociali, nonché le autorità scolastiche,
individuino le dimensioni e le caratteristiche del problema.
Il
Governo
e le parti sociali mediante il Tavolo di concertazione sulle tematiche del
lavoro minorile s’impegnano a raccordarsi con il lavoro svolto, rispettivamente,
dalla Commissione Lavoro previdenza sociale del Senato, dalla Commissione
Lavoro Pubblico e Privato della Camera; nonché, a verificare, periodicamente,
l’applicazione dei contenuti e gli esiti operativi della Carta d’impegni
per promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed eliminare lo
sfruttamento del lavoro minorile, arricchendola con ulteriori elaborazioni
e proposte
Il Tavolo
di concertazione tra il Governo e le parti sociali si impegna, in considerazione
dell’interesse superiore dell’infanzia a realizzare tavoli di concertazione
a livello locale per debellare ogni forma di sfruttamento della mano d’opera
minorile.
VISTO
E SOTTOSCRITTO:
Ministro
del
Lavoro e
della Previdenza Sociale
Ministro
dell'Interno
Ministro della Pubblica Istruzione
Ministro del
Commercio con l'Estero
Ministro per
la Solidarietà Sociale
Ministro per le Pari Opportunità
Ministro per
gli Affari Esteri
Ministro dell’ Industria, Commercio
e Artigianato
CGIL
CISL UIL
ISTAT
UNICEF
CONFINDUSTRIA
CNA
CONFCOMMERCIO
CONFARTIGIANATO
CONFESERCENTI
CONFAGRICOLTURA
CLAAI
CIA
Roma 16 aprile 1998