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CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO
New York 20 novembre 1989
(ratificata a1 legge 27 maggio 1991, n. 1760)

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 1
1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

Art. 2
1 Piena e intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’art. 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’art. 49 della Convenzione stessa.

Art. 3
1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(*) Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’ 11giugno 1991.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo.
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà, riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nei Patti internazionali relativi ai diritti dell’uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti diritti e diritti le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza, rammentando che nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto a un aiuto e a una assistenza particolari, convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività, riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione, in considerazione del fatto che occorra preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà, tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione dì Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottati dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici — in particolare negli art. 23 e 24 — nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali — in particolare all’art. 10 — e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo, tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo «il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita», rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell’insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato, riconoscendo che vi sono in tutti i Paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare a essi una particolare attenzione, tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo, riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti Paesi, in particolare nei Paesi in Via di sviluppo, hanno convenuto, quanto segue.

Parte Prima

Art. 1
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Art. 2
1 Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirla a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
2 Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione odi sanzione motivate dalla condizione sociale dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari

Art. 3
1 In tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2 Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3 Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.

Art. 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell’ambito della cooperazione internazionale.

Art. 5
Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art. 6
1 Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2 Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Art. 7
1 Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2 Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati In conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Art. 8
1 Gli Stati si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciuta dalla legge, senza ingerenze illegali.
2 Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Art. 9
Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2 In tutti i casi previsti al paragrafo I del presente arti­colo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3 Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi suoi genitori, ameno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo.
4 Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trova­no il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Art. 10
1
In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo I dell’art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dal suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domande per i loro familiari.
2 Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.
A tal fine, e in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell’art, 9, gli Stati partI rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni Paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio Paese. Il diritto di abbandonare ogni Paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini del­la protezione della sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione

Art. 11
1 Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero.
2 A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l’adesione ad accordi esistenti.

Art. 12
1 Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2 A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art. 13
I Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione Questo diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2 L’esercizio di questo diritto può essere regolamentate unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione di altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Art. 14
1 Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2 Gli Stati parti rispettano il diritto o il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest’ultimo nell’ esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai funi del mantenimento della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, del­la sanità e della moralità pubbliche. oppure delle libertà e diritti fondamentali dell’uomo.

Art. 15
1 Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione alla libertà di riunirsi pacificamente.
2 L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla leggo, necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale della sicurezza o dell’ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o diritti e le libertà altrui.

Art. 16
1 Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2 Il fanciullo ha diritto alla protezione della logge contro tali interferenze o tali affronti.

Art. 17
Gli Stati parli riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass media vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione o a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e materiale. A tal fine, gli Stati parti:
a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29;
b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazioni e internazionali;
c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;
d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolare modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
e) favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18;

Art. 18
1 Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori del fanciullo oppure, se del caso, ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.
2 A1 fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, Gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3 Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all' infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Art. 19
1 Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio odi brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza,di maltrattamenti odi sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o a entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure a ogni altra persona che ha il suo affidamento.
2 Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a. fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e al fini dell’individuazione del rapporto dell’arbitrato, dell’inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Art. 20
1 Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto alla protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2 Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3 Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della kafatah di diritto islamico, dell’adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l’infanzia, Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità dì una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Art. 21
Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:
a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano in conformità con la legge e con le procedure applicabili in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario,le persone interessate hanno dato il consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
b) riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;
c) vigilano in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi forte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
e) ricercano le finalità del presento articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi,e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli a estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Art. 22
1 Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2 A tal fine, gli stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Art. 23
1 Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena o decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2 Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse. disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappali in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloni ai quali egli è affidato.
3 In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori odi coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappali abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, al­e cure sanitarie. Alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività creative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale anche nell'ambito culturale e spirituale.
4 In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati in vista di conseguire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 24
1 Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior state di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2 Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
b) assicurare a tutti i minori l’assistenza. medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c) lottare contro la malattia e la malnutrizione. anche nell’ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale;
d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e post-natali;
e) fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori e i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare;
3 Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4 Gli Stati parti si impegnano a favorire e ad incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità competente alfine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e dì ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Art. 26
1 Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
2 Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Art. 27
1 Gli Stati parli riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2 Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti dello loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3 Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e le altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto e offrono, se del caso, una assistenza materiale e programma di sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio.
4 Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al recupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all’estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno stato diverso da quello del fanciullo, Gli Stati parti favoriscono l’adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione dì tali accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata.

Art. 28
1 Gli Stati parti riconoscono il diritto del Fanciullo all’educazione, e in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto gradualmente e in base all' uguaglianza delle possibilità:
a) rendono l’insegnamento primario obbligatorio e garantito per tutti;
b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
d) fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperti e accessibili a ogni fanciullo;
e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2 Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.
3 Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nei settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l’ignoranza l'alfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 29
1 Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:
a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del Paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
d) di preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.
2 Nessuna disposizione del presente articolo o dell’art.28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo i del presente articolo siano rispettati e che l’educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Art.30
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione odi far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Art. 3l
1 Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale e artistica.
2 Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Art. 32
1
Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico odi non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2 Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative. sociali ed educative per garantire l' applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti,in particolare:
a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego;
b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari dì lavoro e delle condizioni d’impiego;
c) prevedono pone o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva del presente articolo.

Art. 33
Gli Stati partI adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e 11 traffico illecito di queste sostanze.

Art. 34
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione gli spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Art. 35
Gli Stati parli adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta dì fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Art. 36
Gli Stati parti proteggano il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Art. 37
Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l' imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;
c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritte ad avere rapidamente accesso a un’assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinnanzi a un tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Art. 38
1 Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato. e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2 Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che lo persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3 Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nell’incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4 In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Art. 39
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o dì ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, odi un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Art. 40
1 Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto peri diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima.
2 A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli stati parti vigilano in particolare:
a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui erano commesse;
b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
I) di essere ritenuto innocente lino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
II) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i sui genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
III) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all’interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;
IV) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
V) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinnanzi una autorità o istanza giudiziaria. superiore competente. indipendente e imparziale, in conformità con la legge;
VI) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
VII) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.
3 Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi. di procedure, la costituzione di autorità e di situazioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati. accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:
a) di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità dì commettere reato;
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell’uomo o le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.
4 Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all’assistenza internazionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Art. 4l
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Parte Seconda

Art. 42
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Art. 43
1 Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei diritti del fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.
2 Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3 I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4 La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale dell’organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l’indicazione degli Stati parli che li hanno designati. e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presento Convenzione.
5 Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario generale presso la sede dell’organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni perle quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero dì voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6 I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7 In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell’approvazione dei Comitato.
8 lI Comitato adotta il suo regolamento interno.
9 Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10 Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell’approvazione dell’Assemblea Generale.
11 Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest’ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12 I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l’approvazione dell’Assemblea Generale emolumenti prelevati sulle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unito alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea Generale.

Art. 44
1 Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni.
2 I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell’applicazione della Convenzione del Paese in esame.
3 Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente in conformità — con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo — le informazioni di base in precedenza fornite.
4 Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all’applicazione della Convenzione.
5 Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6 Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro Paesi.

Art. 45
Al fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:
a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia e altri organi dello Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell’ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia o ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull’attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli i rapporti sull’attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell’ambito delle loro attività;
b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia e agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti o contenenti una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
c) il Comitato può raccomandare all’Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
d) il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli art. 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato pane interessato e sottoposti all’Assemblea Generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.

Parte Terza

Art. 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati

Art. 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 48
La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 49
1 La presento Convenzione entrerà in vigore il trentaseiesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2 Per ciascuno degli Stati che ratificheranno La presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 50
1 Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell’organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell' esame delle proposte e della loro votazione. Se. entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunIcazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da urna maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale.
2 Ogni emendamento adotta in conformità con le disposizioni del paragrafo i del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3 Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Art. 51
1 Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati allatto della ratifica o dell’adesione.
2 Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto o le finalità della presente Convenzione.
3 Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzate in tal senso al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui e ricevuta dal Segretario generale.
Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Art. 53
Il Segretario generale dell’organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Art. 54
L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite:

In fede quindi i sottoscritti plenipotenziari, debitamente a ciò autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

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CARTA DI IMPEGNI
(per promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile)

PREMESSA

• Questa “Carta di impegni per promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile”costituisce un programma di azioni concrete che il Governo e le parti sociali sottoscrivono e s’impegnano a realizzare nei prossimi mesi.

 La Carta costituisce la traduzione per il nostro Paese del Programma sottoscritto dal Governo Italiano nella recente Conferenza Internazionale svoltasi ad Oslo (27-30 novembre 1997).

 Il Tavolo di Concertazione tra il Governo e le parti sociali, il Tavolo Tripartito 0IL - che ha fin qui svolto un importante e qualificato lavoro - sono gli strumenti del dialogo e della concertazione con cui attuare le azioni per contrastare il lavoro minorile.

Il tavolo di Concertazione tra il Governo e le parti sociali, per l’affermazione e la tutela dei diritti umani e del lavoro, fa riferimento rispettivamente all’ONU e all’OIL mentre, sul diverso piano del commercio internazionale, il riferimento ècostituito dall’Organizzazione Mondiale del Commercio.

Concertazione, dialogo sociale, assunzione di responsabilità da parte di ciascun soggetto sono le modalità più efficaci per ottenere risultati concreti.
Il Tavolo intende coinvolgere gli Enti Locali, le ONG interessate, perché ritiene importante che si attivino a livello locale iniziative concertate per realizzare veri e propri Accordi di Programma tra Enti Locali, forze economiche e sociali, amministrazioni dello Stato, per promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

 Il lavoro minorile costituisce una grave lesione dei valori essenziali della nostra convivenza  sociale e dei diritti umani fondamentali riconosciuti e sanciti in molte Convenzioni e Trattati Internazionali - la Convenzione sui diritti dell’uomo, la Convenzione sui diritti dell’infanzia, la Piattaforma ONU sui diritti delle donne, la Convenzione 0IL sull’età minima di ammissione al lavoro n. 138.

Il coinvolgimento delle bambine e dei bambini nell’esperienza lavorativa precoce ed in condizioni lavorative pesanti arreca un grave danno alla loro crescita perché li priva di risorse come il gioco, la socialità, l’educazione, il rispetto della loro salute e dei loro tempi di crescita che sono essenziali per il loro sviluppo psicofisico e costituisce motivo di futura emarginazione  dalle dinamiche sociali.
Questo è un dato che vale per tutti i bambini e le bambine, di ogni etnia, colore e di ogni popolo e paese, ovunque siano collocati geograficamente.
 I diritti dei bambini e delle bambine sono universali.

• Le cause dello sfruttamento del lavoro minorile sono molte e complesse.

La povertà, lo squilibrio tra il Nord ed il Sud del Mondo, la globalizzazione dei mercati che modifica la divisione internazionale del lavoro.
Ma anche fenomeni di povertà culturale che fanno smarrire il senso profondo di alcuni aspetti importanti della vita umana - come il diritto dei bambini e dei ragazzi a vivere pienamente la loro infanzia e la loro adolescenza.
Troppe volte, per l’adulto, il minore non ha valore in sé come persona dotata di propri diritti.
Diventa oggetto perché non possiede la forza fisica o giuridica né la consapevolezza per opporsi alle pretese degli adulti.

• Lo sfruttamento del lavoro minorile è conseguenza e causa della povertà “perché l’utilizzo dei fanciulli rallenta la crescita economica e lo sviluppo sociale e costituisce una violazione grave dei diritti elementari delle persone umane”. (*)

 Nel contesto attuale il lavoro minorile assume una pluralità di forme e di tipologie nuove rispetto al passato.

 E’ infatti più corretto parlare di lavori minorili che di lavoro minorile sia per quanto riguarda i paesi del Nord del mondo sia del Sud, che vanno dal Child Labour (lavori pesanti, nocivi, legati allo sfruttamento fino a forme di schiavitù) al Child Work (lavori leggeri, collaborazioni domestiche) presentando però non di rado forme di sfruttamento, molestie sessuali.

 Lo sfruttamento del lavoro minorile nel mondo coinvolge bambini e bambine.

Molte bambine durante le giornate svolgono lavoro domestico, considerato non produttivo e dunque non lavoro.
Si tratta invece di lavoro, e di lavoro pesante, spesso accompagnato a forme di maltrattamento sessuale.
Le bambine e le ragazze sono vittime, altresì, in molte situazioni di forme di sfruttamento sessuale a scopo commerciale, fenomeno in espansione e che lascia ferite tante volte non rimarginabili.
La Piattaforma della IV Conferenza Mondiale dell’ONU sulle donne dice “le bambine sono spesso trattate come esseri inferiori, ed esse socializzano ponendo se stesse per ultime, in tal modo indebolendo la propria autostima”.
La Piattaforma dell’ONU, impegna i Governi nazionali a mettere m atto politiche mirate che superino ogni forma di discriminazione e valorizzino al contempo la differenza di genere. In particolare indica la necessità di’ eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile” delle bambine e dei bambini.

* Conferenza di OSLO ‘97

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CARTA DI IMPEGNI
(per promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile)

1
GLI IMPEGNI
Per eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile sono necessarie azioni integrate che puntino sulla prevenzione, investano sulla educazione e formazione, attivino sostegni economici e culturali alle famiglie, promuovano i diritti delle donne.
Tali azioni devono essere parte di un programma concertato tra amministrazioni dello Stato, parti sociali, ONG; devono saper mettere in rete le opportunità e le risorse; devono localizzarsi nei contesti comunitari.
Per eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile è importante PROIBIRE E PUNIRE ma al contempo dare SOLUZIONI POSITIVE E CONCRETE AI CASI CONCRETI. Promuovere dei sistemi di controllo particolari e elaborare meccanismi intersettoriali di ispezione del lavoro, agendo in linea con i principi contenuti nel Piano di azione adottato ad Oslo nell’ottobre 1997.
Scuola, famiglia, lavoro, impresa sono i cardini della strategia per il superamento del lavoro minorile.

1.1 - In sede internazionale e nel rapporto coni paesi del mondo
Il Governo e le parti sociali si impegnano a:

 Promuovere e sostenere ogni iniziativa volta all’approvazione da parte dell’OIL di una nuova convenzione sulle forme più intollerabili di sfruttamento.
A tal fine si proseguirà nell’attività, anche bilaterale, con altri paesi in vista del raggiungimento di tale obiettivo, dando continuità ai rapporti già intrapresi con i Paesi del Mediterraneo.

 Sostenere la Dichiarazione solenne in materia di diritti fondamentali dei lavoratori, all’esame della prossima Conferenza del Lavoro, che dovrebbe anche sancire l’impegno all’eliminazione effettiva del lavoro minorile e all’elevazione progressiva dell’età minima per l’accesso al lavoro, avendo cura in modo particolare, di rafforzare procedure e meccanismi di controllo per l’applicazione delle stesse.

• Mettere in atto azioni politico-diplomatiche per convincere i Paesi inadempienti a ratificare le esistenti Convenzioni fondamentali, più segnatamente, a ratificare la Convenzione 138 sul lavoro minorile.

 Rilanciare il ruolo delle ONG unitamente alle parti sociali e della cooperazione decentrata nelle attività di prevenzione ed eliminazione del fenomeno del lavoro minorile.

 Attuare e sostenere il Progetto Lavoro, già promosso dal Ministero Lavoro, 0W, UNICEF e parti sociali, che prevede la realizzazione di tre progetti di cooperazione allo sviluppo in Pakistan, Nepal e Bangladesh attraverso una gestione tripartita e la cooperazione dell’OIL e dell’UNICEF.

 Sostenere in sede di Unione Europea una efficace regolazione e attuazione del sistema di preferenze generalizzate.

 Aumentare il contributo di risorse al programma IPEC contribuendo attivamente alla sua realizzazione.

 Contrastare lo sfruttamento sessuale di minori originato da viaggi e turismo, legiferando rapidamente in materia; sostenendo la campagna di sensibilizzazione delle agenzie di viaggio condotta dalle associazioni e dalle categorie; istituendo un ALBO D’ORO della responsabilità che comprenda quelle agenzie che, su segnalazione del pubblico, aderiscono alla campagna di sensibilizzazione.

Il Governo si impegna a:

 avvalersi di forme di incentivi/disincentivi affinché gli investimenti industriali all’estero comportino l’assunzione, da parte delle imprese, dell’impegno a non ricorrere allo sfruttamento del lavoro minorile;

 incoraggiare l’adozione, nell’ambito della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, di programmi coerenti con gli obiettivi delle convenzioni fondamentali dell’OIL.

Le parti sociali si impegnano a:

 definire codici di condotta per i settori e/o le imprese che internazionalizzano in vario modo le proprie attività prevedendo in essi il rispetto dei diritti umani fondamentali e l’eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile.
Sulla natura di questi codici non si registra ancora una convergenza tra le parti sociali. Pertanto questo aspetto dovrà essere ulteriormente approfondito.
L’azione italiana sul piano internazionale, avvalendosi del contributo della nostra Cooperazione, si impegna a:

 destinare significative risorse della Cooperazione alla promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza adottando linee guida che meglio recepiscano gli obiettivi fissati nelle recenti conferenze internazionali;

 assistere i Paesi attivamente coinvolti nell’eliminazione del fenomeno con ricorso ad un approccio integrato per arginare la povertà, insistendo sulle attività di formazione ed educazione di base in particolare per donne, bambine e bambini in circostanze difficili;

 adottare un Paese seriamente impegnato nello sconfiggere la piaga del lavoro minorile attraverso accordi bilaterali Tale progetto dovrà consistere nella creazione di iniziative concrete per allontanare i minori dal lavoro, attraverso alternative di formazione professionale e studio. Sarà una “micro iniziativa”, ma potrà avere valore esemplare e perciò significativo.

1.2  - In Italia
Contrastare lo sfruttamento del lavoro minorile rientra nel Piano d’Azione per la promozione    di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza.

 A tal fine si assume come criterio per l’azione, la visione integrata delle politiche, della legislazione, delle risorse. La legge n. 59/97 che conferisce autonomia, funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, la Legge 309/90 e la Direttiva n. 600/96 che prevedono l’attuazione da parte delle scuole di attività educative e didattiche finalizzate alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze, la Legge 216/91 che prevede interventi in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose, la Legge 285/97 per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza e il Piano di Azione per l’infanzia e l’adolescenza, la Legge n. 40/98 sulla disciplina dell’immigrazione (art 36), la direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 133/96. In tal modo si potranno affrontare contestualmente i problemi della dispersione scolastica, dell’educazione alla salute per la prevenzione della tossicodipendenza, dell’immigrazione, dello sfruttamento minorile, degli abusi dei minori, della microcriminalità. Questi interventi convergono nel rilancio della scuola come centro di promozione culturale e sociale nel territorio, determinante per assicurare la convivenza civile e il tessuto democratico.

 Si individua nel tavolo di concertazione nazionale e nei tavoli di concertazione territoriali, secondo il sistema di rete, la sede per l’individuazione delle cause del disagio sociale e del lavoro minorile e per lo sviluppo delle azioni che vedono innanzitutto protagonista la scuola.

 E, altresì, fondamentale, conoscere il fenomeno. Infatti, non è sufficiente una conoscenza in termini quantitativi; per intervenire sulle cause vi è la necessità di acquisire elementi che descrivano il fenomeno anche qualitativamente.
Per raggiungere l’obiettivo di una maggiore conoscenza del fenomeno del lavoro minorile in Italia, l’ISTAT, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (IOL) e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - su incarico di quest’ultimo - con il contributo delle parti sociali, avvieranno uno studio approfondito sul rapporto tra bambini, adolescenti e attività lavorative. con l’obiettivo di cogliere gli aspetti sia patologici ditale rapporto (lavoro minorile all’interno e all’esterno della famiglia), sia fisiologici (aiuto in casa, trasmissione di cultura artigiana agricola, entrata precoce nel mondo del lavoro, etc.). L’iniziativa conoscitiva sarà condotta in stretta correlazione con il Ministero della Pubblica Istruzione relativamente al monitoraggio della frequenza scolastica nella scuola dell’obbligo e all’indagine condotta presso gli insegnanti. Specifica attenzione in questo contesto verrà rivolta al fenomeno del lavoro dei bambini extra-comunitari che vivono in Italia.

Il lavoro minorile è anche l’altra faccia dell’abbandono scolastico.
L’obiettivo cui vogliamo tendere è che nessun ragazzo si perda, che si investa sulle potenzialità di ciascuno, che cresca la stima nei confronti della scuola e se ne percepisca il valore sociale e civile.

  Il Governo, su iniziativa de] Ministero della P.I., ha avviato un processo di riforma della scuola che, anche grazie alla legge sull’autonomia, modifica profondamente il sistema scolastico.
Di tale riforma, che vede la scuola aprirsi al mondo dell’economia, del lavoro, delle problematiche sociali che investono l’infanzia e l’adolescenza, obiettivo fondamentale è il prolungamento dell’obbligo scolastico.
E’ importante utilizzare le strategie e le risorse europee. La scuola sviluppa già programmi europei, e in particolare il progetto denominato 5.0.5. rivolto alle scuole nelle aree di particolare degrado, e il progetto URBAN per la riqualificazione delle aree urbane. Il Ministero si impegna ad estendere questi interventi in dieci nuove situazioni.
Sul territorio si individuano nelle Conferenze e negli Osservatori di area e negli Accordi di Programma, gli strumenti per sviluppare le azioni volte a contrastare il lavoro minorile nella più ampia strategia del recupero del ruolo promozionale della scuola e del sostegno all’infanzia e all’adolescenza. La casa, la scuola, il quartiere: lì si decide il diritto a crescere e lo si decide insieme.
Il Ministero della P.I. assume l’impegno delle seguenti specifiche azioni, nell’immediato e a partire dall’anno scolastico 1998-99:

• promuovere per insegnanti e dirigenti iniziative di formazione sulle problematiche del disagio e dell’abbandono scolastico che aiutino a ripensare i contenuti, i metodi, l’organizzazione della didattica, in relazione ai bisogni profondi dell’infanzia e dell’adolescenza;

 introdurre attività aggiuntive in grado di interessare gli alunni, aiutando quelli maggiormente in difficoltà a superare il senso di estraneità e di dolore che spesso caratterizza la loro esperienza scolastica, predisponendoli all’insuccesso, alla svalutazione di sé, all’abbandono definitivo;

• prevedere forme flessibili di rientro a scuola nei casi di lavoro minorile;

• gestire l’anagrafe scolastica e il monitoraggio delle frequenze in modo che vengano segnalati con tempestività non solo gli abbandoni, ma le situazioni a rischio, così da consentire, in accordo con altri soggetti istituzionali e del privato sociale, opportuni interventi anche preventivi;

• aprire la scuola alla cultura del lavoro, rendendo il lavoro una componente dell’esperienza formativa, offrendo ai giovani informazioni sulle opportunità professionali che si potranno presentare loro. Le imprese possono essere chiamate a partecipare a questo processo di indirizzo mediante esperienze lavorative infra scolastiche e stage formativi, strumenti utili a mettere in contatto il giovane con il mondo del lavoro. La scuola e le organizzazioni datoriali potranno identificare “percorsi di conoscenza” da proporre alle imprese che aderiranno a questo programma.

• coinvolgere le famiglie, anche attraverso la formazione dei genitori, favorendo la crescita di consapevolezza dei problemi, la partecipazione alla vita della scuola, l’assunzione di responsabilità anche nella vigilanza.

• prevedere "contratti" con le famiglie degli alunni in situazione di abbandono scolastico, con forme di incentivi/sanzioni volte a favorire il rientro a scuola degli alunni non più frequentanti.
Il Ministero della PI. intende coinvolgere su questo programma di azione, anche ai fini di una più forte sensibilizzazione della scuola, le Organizzazioni Sindacali della Scuola, le Associazioni Professionali, Studentesche, delle Famiglie, nonché le organizzazioni culturali e sociali anche internazionali, e in modo particolare l’UNICEF

• Aiutare a sostenere le famiglie
Ci rivolgiamo agli Enti locali perché applichino la legge n. 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, dotando il proprio territorio di un programma concreto a favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Il Governo, con gli Enti locali, si impegna a promuovere programmi contro la povertà e l’esclusione sociale utilizzando la legge 285 del 28 agosto 1997 e lo strumento del reddito minimo di inserimento.
Sollecitiamo gli Enti locali ad utilizzare le opportunità offerte dalla legislazione vigente perché si promuovano occasioni di svago; formazione, socializzazione per il tempo libero delle ragazze e dei ragazzi, coinvolgendo l’associazionismo, il volontariato ed il no profit.
Il Governo s’impegna a:

• sostenere le famiglie bisognose nel far studiare i propri figli attraverso le politiche di diritto allo studio, prevedendo anche detrazioni fiscali per le spese scolastiche.

• costruire con l’apporto degli enti locali, un rete di servizi - in particolare rilanciando e riqualificando l’azione dei consultori attraverso la loro riqualificazione - che sostenga la funzione educativa della famiglia e favorisca il dialogo ed il reciproco aiuto tra le famiglie stesse.

• Applicare le leggi in materia di lavoro minorile e rafforzare nonché coordinare gli interventi ispettivi e repressivi. In questo senso è necessaria una iniziativa mirata, straordinaria, concordata tra tutte le istituzioni a ciò deputate.

•Recepire, nell’ordinamento interno, la direttiva dell’U.E. 33/94 sulla protezione dei giovani operando, in particolare, per prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi, per rafforzare la protezione in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro e modificare l’art. 7 della Legge 977 del 1967 al fine di ridurre drasticamente le deroghe all’attività dei minori tra i 14 e 15 anni, in attuazione della legge comunitaria.

• Rafforzare l’attività dell’Ispettorato del Lavoro, sia aumentando gli organici, sia con azioni mirate all’individuazione di aree geografiche e merceologiche a rischio, valutandone i relativi costi, in linea con gli accordi assunti con l’intesa del 22 luglio 1997.

• Contrastare lo sfruttamento del lavoro minorile debellando la piaga del lavoro nero e sommerso. In particolare, riteniamo indispensabile il rispetto degli impegni assunti nel Protocollo sulla Politica dei redditi del luglio 1993 e, in questo contesto, l’introduzione di norme che garantiscano l’efficacia generale dei contratti per innalzare il livello medio di tutela e per combattere i fenomeni distorsivi della concorrenza.

• Creare specifici Centri di Servizio che, unitamente alle istituzioni locali, le organizzazioni economiche e sociali, nonché le autorità scolastiche, individuino le dimensioni e le caratteristiche del problema.
Il Governo e le parti sociali mediante il Tavolo di concertazione sulle tematiche del lavoro minorile s’impegnano a raccordarsi con il lavoro svolto, rispettivamente, dalla Commissione Lavoro previdenza sociale del Senato, dalla Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera; nonché, a verificare, periodicamente, l’applicazione dei contenuti e gli esiti operativi della Carta d’impegni per promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile, arricchendola con ulteriori elaborazioni e proposte
Il Tavolo di concertazione tra il Governo e le parti sociali si impegna, in considerazione dell’interesse superiore dell’infanzia a realizzare tavoli di concertazione a livello locale per debellare ogni forma di sfruttamento della mano d’opera minorile.

VISTO E SOTTOSCRITTO:

Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ministro dell'Interno
Ministro della Pubblica Istruzione
Ministro del Commercio con l'Estero
Ministro per la Solidarietà Sociale
Ministro per le Pari Opportunità
Ministro per gli Affari Esteri
Ministro dell’ Industria, Commercio e Artigianato
CGIL CISL UIL
ISTAT
UNICEF
CONFINDUSTRIA
CNA
CONFCOMMERCIO
CONFARTIGIANATO
CONFESERCENTI
CONFAGRICOLTURA
CONFAPI
CLAAI
CIA

Roma 16 aprile 1998

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